Novità importanti ed interessanti per gli avvocati. La nuova legge sulla concorrenza, entrata in vigore lo scorso 29 agosto, prevede una modifica non da poco conto, invitando all’aumento delle dimensioni degli studi e alla collaborazione con soggetti diversi, anche esterni.
Si tratterebbe, quindi, di dire addio ai piccoli studi legali, con un’evidente sterzata, invece, a favore delle società e della possibilità di franchising.
Gli avvocati possono, pertanto, costituire società con i soci di capitale, prendere parte a diverse associazioni e a consorzi e reti di imprese per poter partecipare agli appalti.
Se da un lato, la presenza di investitori porterà l’ingresso di nuovo denaro all’interno degli studi, dall’altro viene meno concetto di vocazione al “servizio degli studi legali” a favore di una logica maggiormente di tipo imprenditoriale e legata al recupero del profitto.
Ma vediamo assieme quali realtà possono effettivamente esistere da queste nuove collaborazioni:
società miste, ossia quelle composte da avvocati e da soci investitori non professionisti. Questi ultimi possono detenere fino a massimo il 30% del capitale sociale e dei diritti di voto. L’amministrazione della società deve essere composta da un organo costituito in maggioranza da avvocati. Parliamo, in questo caso, di una società di persone, di capitali o cooperativa da iscrivere in una sezione speciale dell’albo;
società tra avvocati, che dovranno vedere, però, per almeno due terzi del capitale sociale come soci e come titolari dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo o avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Laddove questo criterio non venisse rispettato vi sarebbe lo scioglimento della società con conseguente cancellazione della stessa;
amministrazione delle società tra avvocati, che deve vedere la maggioranza di soci avvocati all’interno dell’ordine di gestione. Non solo: la legge prevede che i componenti di tale organo non possano essere estranei alla compagine sociale;
reti di professionisti, reti di imprese, consorzi stabili professionali, associazioni temporanee professionali rappresentano le novità favorite dal Jobs Act. Tali soluzioni, aperte finora solo agli imprenditori, sono una reale possibilità per gli studi che possono, grazie a tali forme, avere costi di gestione più contenuti e, al contempo, partecipare ad appalti di grandi imprese;
associazioni multidisciplinari, che si caratterizzano proprio per questa caratteristica. Non solo avvocati, quindi, ma tutti i liberi professionisti individuati dal regolamento del ministero della Giustizia 23 del 4 febbraio 2016;
studi associati più liberi, dal momento che gli avvocati possono far parte di più associazioni professionali nello stesso tempo, senza avere l’obbligo del domicilio professionale nella sede dell’associazione.