Tutto pronto per l’assicurazione obbligatoria degli avvocati. La legge esisteva già dal 2012, ma secondo l’interpretazione del Cnf, non poteva essere applicata senza l’approvazione dei decreti attuativi.
Con la pubblicazione del provvedimento definitivo, appena firmato dal ministro Orlando, l’assicurazione obbligatoria degli avvocati per i rischi collegati alla responsabilità professionale e per gli infortuni all’interno dello studio legale giunge ai blocchi di partenza.
La comunicazione viene dallo stesso Cnf, nella propria newsletter. Il testo del decreto stabilisce e indica le condizioni essenziali e i “massimali minimi” delle polizze relative alle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni. Il decreto entrerà in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta, nello specifico, quindi, l’11 ottobre 2017. Entro tale data tutti gli avvocati dovranno aver stipulato un’apposita polizza assicurativa per poter continuare ad esercitare la professione.
Secondo l’art. 1 del decreto, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per “tutti i danni”, patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, che lo stesso “dovesse colposamente causare” (anche nel caso in cui si tratti di colpa grave) nello svolgimento dell’attività professionale, sia ai clienti che ai terzi.
Deve, inoltre, prevedere la copertura della responsabilità civile “derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali” ed estendersi anche alla responsabilità per “danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi“. Nel caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità “per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali”.
Il decreto estende la tutela anche ai familiari del professionista, garantendo “una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza“.
La tutela assicurativa deve contenere anche clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, “nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività“.
In presenza di franchigie e scoperti, infine, l’assicuratore sarà in ogni caso tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, fatta salva la facoltà di recuperare gli importi (di franchigia o scoperto) direttamente dall’assicurato. A tal proposito il decreto specifica che non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato. Chi è già in possesso di polizza o chi si occuperà di stipularla in questo anno di transito dovrà comunque adeguarla alle disposizioni dettate dal decreto.