Garante Privacy, no a profilazione senza consenso per l’ e-commerce

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Garante Privacy, no a profilazione senza consenso per l’ e-commerce

No alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l’invio di newsletter personalizzate. E’ quanto affermato dal Garante della Privacy in un provvedimento del 18 novembre 2015, con cui ha vietato ad una società di e-commerce il trattamento di dati di oltre 300 mila persone. Booking Show S.p.A., la società in questione, è una delle più importanti realtà per l’acquisto di biglietti online di spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e prodotti di marchi celebri. Il Garante ha avviato un’istruttoria preliminare nell’ambito della quale ha effettuato un accertamento sul sito www.bookingshow.it. Era stato, infatti, segnalato e lamentato, da un utente, che per poter acquistare i biglietti per un evento, risultava necessario dare il consenso al trattamento dei dati per finalità promozionale. E’ stato, quindi, rilevato che Booking Show procedeva alla raccolta dei dati personali degli interessati attraverso 3 siti web ad esso riconducibili: www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com. Il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una procedura, quindi, contraria alla normativa vigente, anche se all’utente veniva concessa la possibilità di deselezionare il consenso e procedere, comunque, alla registrazione al sito.  Booking Show ha, inoltre, svolto, sempre senza consenso degli utenti, un’attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate. Le stesse erano realizzate elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche dai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società, peraltro, non aveva provveduto ad adempiere all’obbligo di trasmettere al Garante il tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti. Il Garante ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La società dovrà integrare l’informativa indicando, con chiarezza, le aziende o le categorie economiche e merceologiche alle quali intende comunicare i dati per finalità promozionali. Spetterà, inoltre, alla Società informare i soggetti, ai quali sono stati già comunicati o ceduti dati, di non utilizzarli senza previo consenso degli interessati. Ulteriore obbligo per Booking Show consiste nel prevedere una tempistica per la conservazione dei dati e, successivamente, alla scadenza, provvedere all’immediata cancellazione o alla anonimizzazione permanente.

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