Il processo telematico tributario: obbligatorio dal 1 luglio 2019

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Il processo telematico tributario: obbligatorio dal 1 luglio 2019

L’obbligatorietà del Processo Tributario Telematico dal 1 Luglio 2019 è sancita dal decreto fiscale 2019 collegata alla legge di Bilancio. Il chiaro intento è quello di ridurre le spese per un valore  pari a circa 5 milioni di euro, grazie sia all’eliminazione degli archivi che delle trasferte dei funzionari obbligati a presiedere alle udienze presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il Processo Tributario Telematico sarà obbligatorio per il deposito degli atti e la costituzione in giudizio conferendo quindi il pieno valore legale al  deposito telematico indipendentemente dalle modalità di notifica e di deposito scelte dalla controparte il pieno valore legale delle notifiche a mezzo Pec. Il Processo Tributario Telematico introdurrà  anche l’udienza a distanza da svolgere mediante supporti audiovisivi.

Saranno facoltative le notifiche e il deposito telematico per le controversie tributarie di valore fino ai 3.000 euro e nel caso in cui il sistema informatico non funzionasse per ragioni lato professionisti o lato Mef per motivi non prevedibili  “le notificazioni potranno avvenire comunque in via residuale in modalità analogica,  ossia con raccomandata con ricevuta di ritorno  o ufficiale giudiziario” (Sirianni).Per i contribuenti che sono in giudizio senza assistenza tecnica, le modalità informatiche per le notifiche e i depositi degli atti resteranno una facoltà. Fino all’obbligatorietà, parti libere di scegliere le modalità informatiche.

Le principali regole tecniche saranno le seguenti:

  • Il formato dell’atto e documenti dovrà essere un PDF/A-1a o PDF/A-1b, l’atto dovrà essere realizzato attraverso un procedimento a seguito del quale il file ottenuto sia di tipologia PDF/A-1a o PDF/A-1b e non semplice estensione PDF. Dovrà essere sottoscritto con firma CADES BES;  la dimensione massima, per ogni singolo documento informatico (file) deve essere inferiore o pari a 10 MB; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file sempre nel rispetto del limite dei 10 MB di cui sopra.Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. Vige il divieto di trasmettere i file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio file.zip, file.rar, etc., in quanto le regole e specifiche tecniche del tributario telematico non consentono l’utilizzo di tali tipologie di file. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal difensore. Sirianni ha specificato che “la firma digitale debba essere apposta su tutti i documenti e tutti gli allegati. Facendo attenzione perché se la procura, che di regola deve essere prodotta con atto separato firmato digitalmente dalla parte assistita, autonomo, fosse inserita in via eccezionale nel ricorso, allora la parte assistita dovrebbe firmare digitalmente l’atto di ricorso. Bisogna Ricordare di verificare sempre la validità in corso della firma digitale e che le credenziali di accesso al sistema PTT scadono ogni 60 giorni”.
  • Per la trasmissione di atti e documenti dovra essere utlizzata la piattaforma del SIGIT.
  • Nel processo tributario telematico, il deposito telematico potrà considerarsi perfezionato nella data indicata nella ricevuta di accettazione del deposito stesso.
  • Nell’eseguire l’attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), i difensori assumono la veste di pubblici ufficiali. Così come già previsto nel processo civile e in quello amministrativo, l’estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.
  • La notifica tramite PEC: l’indicazione dell’indirizzo PEC nel ricorso introduttivo nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche; per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’indirizzo PEC indicato nell’atto deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, pubblicato nell’INI-PEC mentre per gli enti impositori, l’indirizzo PEC è quello pubblicato nell’IPA. In caso di errata indicazione della PEC negli atti difensivi, possono essere utilizzati gli elenchi consultabili nell’INI-PEC. Il Decreto Legge n. 119/2018 ha altresì disposto l’obbligatorietà delle notifiche telematiche nell’ambito del processo tributario.Gli unici requisiti di validità della notifica via PEC sono: il rispetto dei formati di atti/documenti previsti dall’art. 10 M. 4 agosto 2015 , individuazione dell’indirizzo PEC del destinatario negli elenchi di cui al M. 163/13Quanto al perfezionamento della notifica, nel tributarioper il rispetto dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine per il mittente alla data in cui la comunicazione/ notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario: alla data in cui la comunicazione/ notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo o negli elenchi pubblici.  La prova dell’avvenuta notifica deve essere data seguendo sia le disposizioni della legge n. 53 del 1994, come anche precisato nel portale della Giustizia tributaria, il professionista dovrà, quindi, salvare la ricevuta di accettazione e di consegna in formato pdf, firmarla digitalmente e depositarla in allegato al ricorso. Naturalmente la “stampa” PDF delle ricevute non consentirà al magistrato di verificare con assoluta certezza la corrispondenza di quanto offerto alla sua visione rispetto a quanto effettivamente inviato dal mittente delle notifica al destinatario ma, si ritiene che, anche in tale ipotesi, possa applicarsi il principio contenuto nell’art. 22 decreto legislativo n. 546/1992. A tal proposito si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018 dispone poi che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1 bis e 1 ter  della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.”
  • Nel processo tributario telematico, ad oggi, l’unica modalità di deposito consentita è quella tradizionale, analogica per cui, una volta acquistato il relativo contrassegno (o effettuato il pagamento tramite F23) il professionista dovrà scansionarlo, sottoscrivere digitalmente la scansione ottenuta e allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati; mai dimenticare di effettuare il deposito, presso la segreteria della commissione tributaria dell’originale del contrassegno. L’unica eccezione è prevista per le commissioni tributarie presenti nella regione Toscana e nella regione Lazio nelle quali è attivo il servizio “pagoPA”.

Comincia dunque il conto alla rovescia di un processo di cambiamento che vedrà la sua applicazione fra pochissimi mesi, farsi trovare preparati e pronti è l’unico modo per gestire al meglio il proprio lavoro.

(Fonti: edotto; informazione fiscale,  Altalex, 18 febbraio 2019. Articolo di Claudia Morelli; Altalex, 11 marzo 2019. Articolo di Maurizio Reale, informazione fiscale)

 

 

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