Il 9 febbraio è entrata in vigore la negoziazione assistita ex art. 3, DL 132/2014.
La negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo: diventa, quindi, obbligatoria questa procedura prima di dare vita ad una causa. Il danneggiato, tramite il suo avvocato, invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se l’altra parte coinvolta non aderisce all’invito entro 30 giorni dalla sua ricezione o lo rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può iniziare il processo.
Va sottolineato, inoltre, che l’invito va sottoscritto anche dal cliente, la cui firma viene certificata e autenticata dall’avvocato.
All’atto di conferimento dell’incarico da parte del proprio cliente, l’avvocato è tenuto, inoltre, a informarlo della possibilità (in caso di negoziazione assistita facoltativa) o dell’obbligo (in caso di negoziazione assistita obbligatoria) di ricorrere alla negoziazione assistita.
La legge, tuttavia, non prevede una sanzione a carico dell’avvocato nel caso di omessa informativa; l’obbligo in questione viene considerato comunque un dovere deontologico. L’istituto della negoziazione assistita potrebbe essere, quindi, uno strumento utile a ridurre l’enorme numero di cause civili che rallentano l’attività degli uffici dei giudici. La negoziazione vede i due avvocati “uno di fronte all’altro”, per un confronto che cerca di soddisfare i clienti senza ricorrere alla causa civile.
In particolare, tale procedura è obbligatoria in due ipotesi:
-promuovere un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
-proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Non si applica, e quindi non è obbligatoria, nei seguenti casi:
-controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
-procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
-procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
-procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
-procedimenti in camera di consiglio;
-azione civile esercitata nel processo penale;
-quando la parte può stare in giudizio personalmente, ossia davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede la somma di millecento euro.